Il Sindaco costituisce il vertice dell’ attività del Comune; è il soggetto responsabile della sua guida e ne è il legale rappresentante. Ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n° 388 come modificato dall’ art. 29, comma 4, della legge 448 del 2001, nonchè dell’ art. 23, comma 6, del vigente statuto commerciale e dell’ art.11 del vigente regolamento comunale sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi, esercita direttamente competenze gestionali ed è il Responsabile del Settore Vigilanza.
Il Sindaco provvede direttamente a svolgere, in particolare, le seguenti attribuzioni:
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Nomina e revoca degli assessori;
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Nomina e revoca del segretario;
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Conferimento degli incarichi dirigenziali e nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
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Nomina dei rappresentanti del Comune negli altri Enti pubblici, fatti salvi i casi in cui la legge prevede che vi siano rappresentanti del consiglio comunale dallo stesso eletti;
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Convocazione e presidenza della giunta, e nei Comuni fino a 15.000 abitanti del consiglio comunale, di cui comunque fa parte;
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Sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni amministrative;
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Adozione delle ordinanze urgenti in caso di condizioni d’emergenza sanitaria o d’igiene pubblica e delle ordinanze..
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Coordinamento degli orari degli uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici;
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Svolgimento delle funzioni di ufficiale del governo.
Il Sindaco è sostituito, in caso di assenza, dal Vicesindaco. Le dimissioni, la rimozione, la decadenza, l’impedimento permanente o la morte, nonché l’approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia portano a nuove elezioni per il Sindaco e per il consiglio. Nella fase preparatoria delle elezioni, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco (in caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o decesso) o da un commissario nominato dal Prefetto (in caso di dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia o di scioglimento del consiglio).